A seguito dell’emanazione del DPCM dell’ 11 marzo 2020, recante ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale, la scrivente Associazione fornisce agli Associati le seguenti indicazioni interpretative con riferimento alle attività esercitate dagli Operatori del comparto aurifero.
1) ATTIVITA’ DI COMPRO ORO:
Ai sensi dell’articolo 1, co. 1 del DPCM dell’11 Marzo 2020, sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
Premesso che per “attività di compro oro” si intende l’attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro (compravendita al dettaglio e all’ingrosso di operazioni di compro oro), si ritiene che:
– le attività di compro oro esercitate al dettaglio sono sospese fino al 25 marzo 2020:
- Rivendita al dettaglio di oggetti preziosi usati
– le attività di compro oro esercitate all’ingrosso, purché separatamente dall’attività al dettaglio, restano aperte:
- Acquisto di oggetti preziosi usati con cessione a fusione
N.B.:
- Il suddetto distinguo viene fornito sulla base di un interpretazione meramente “amministrativa” del termine “dettaglio”.
- La Scrivente Associazione non si assume alcun tipo di responsabilità in merito a ciò che si esercita effettivamente sulla base di quanto riportato in Licenza della Questura ed eventualmente contestato dai soggetti verificatori.
2) ATTIVITA’ DI GIOIELLERIA:
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, co. 1, del DPCM 11 marzo 2020, le attività di gioielleria sono sospese fino al 25 marzo 2020.
3) ATTIVITA’ DI “BANCO METALLI”:
Ai sensi dell’articolo 1, co.1, del DPCM dell’11 Marzo 2020, sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità.
Premesso che per attività di “Banco Metalli” si intende la sola attività commerciale, al dettaglio e all’ingrosso, di oro da investimento (monete, placchette, lingotti) esercitata dall’Operatore Professionale in Oro ai sensi della L.7/2000, ritiene che:
– le attività di Banco Metalli esercitate al dettaglio sono sospese fino al 25 marzo 2020:
- Rivendita al dettaglio di oro da investimento
– le attività di Banco Metalli esercitate all’ingrosso, purché separatamente dall’attività al dettaglio, restano aperte:
- Rivendita ad altro Operatore Professionale in Oro di oro da investimento
N.B.:
- Il suddetto distinguo viene fornito sulla base di un interpretazione meramente “amministrativa” del termine “dettaglio”.
- La Scrivente Associazione non si assume alcun tipo di responsabilità in merito a ciò che si esercita effettivamente sulla base di quanto riportato in Licenza della Questura ed eventualmente contestato dai soggetti verificatori.
4) ATTIVITA’ DEI LABORATORI ORAFI:
Le attività dei laboratori orafi (produzione, riparazione di oggetti preziosi), rientranti nelle attività produttive, ai sensi dell’art. 1, co. 7 del DPCM 11 marzo 2020, restano aperte In riferimento a codeste attività si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.
N.B.:
- La Scrivente Associazione non si assume alcun tipo di responsabilità in merito a ciò che si esercita effettivamente sulla base di quanto riportato in Licenza della Questura ed eventualmente contestato dai soggetti verificatori.
5) ATTIVITA’ DI “FONDERIA”:
Le attività delle Fonderie (produzione e lavorazione di oro da investimento e oro ad uso industriale), rientranti nelle attività produttive, ai sensi dell’art. 1, co. 7 del DPCM 11 marzo 2020, restano aperte. In riferimento a codesta attività di raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;· siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.
Ferma restando, ove riconosciuta, la possibilità di esercitare la propria specifica attività, A.N.T.I.C.O. raccomanda a tutti gli Associati di adottare una condotta responsabile e coerente al grado di emergenza e pericolosità del virus rilevato nel proprio territorio di appartenenza.
* N.B. le misure in questione producono effetto dalla data del 12 Marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 Marzo 2020.
A N T I C O - CIRCOLARE N° 4-2020 (1.1 MiB)
Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO
