Milano, 05 Ottobre 2020
Gentile Operatore Professionale in Oro,
con la presente è indispensabile bloccare fonti informative strumentalizzate e distorte, non corrispondenti agli effetti della normativa antiriciclaggio; tanto, al fine di supportare la tua corretta operatività messa continuamente in discussione da correzioni legislative, ma soprattutto da libere alterazioni della stessa tese a creare terrore e confusione nel comparto.
A tal uopo, ti invitiamo a leggere attentamente il contenuto della Circolare A.N.T.I.C.O. sottostante che è garanzia di affidabilità e professionalità.
CIRCOLARE APERTA N° 16/2020
ANTIRICICLAGGIO: IL DL 76/20 SEMPLIFICA L’ADEGUATA VERIFICA MA NON ESONERA DALL’ACQUISIZIONE DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
In approfondimento alla precedente newsletter n. 39/2020, si chiariscono le misure introdotte dal Decreto Legge “Semplificazioni” n. 76/2020 interpretate in modo letterale ed autentico.
Il citato Decreto, all’art. 27, apporta alcune modifiche alla normativa antiriciclaggio (D.lgs n° 231/07), soprattutto in riferimento alle procedure di adeguata verifica della clientela e al concetto di “dati identificativi”. Nel dettaglio, dunque, le modifiche introdotte riguardano:
- LA DEFINIZIONE DI “DATI IDENTIFICATIVI” –> art. 1, co. 2, lett. n) del d.lgs n° 231/07:
La modifica introdotta elimina dalla definizione di “dati identificativi” gli “estremi del documento di identificazione”. Tanto, si traduce nella riduzione dei dati da rilevare nell’attività di adeguata verifica, per cui si registreranno: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove assegnato, codice fiscale.
- IL CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA –> art. 18, co. 1, lett. a) del d.lgs 231/07:
La modifica apportata alla definizione di “dati identificativi” di cui al punto precedente, conduce alla naturale conseguenza di eliminazione dall’art. 18 del riferimento al documento di identità. La lettera a) del novellato art. 18, D.Lgs. n. 231/2007 prevede, infatti, che l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità possa avvenire sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
Quanto avanti, tuttavia, non esonera i soggetti obbligati dall’acquisizione del documento di identità (di cui all’art. 19 del medesimo decreto). Infatti, da riferimenti normativi autentici contenuti nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DL 76/2020 “SEMPLIFICAZIONE”, a pagina 53 (documento disponibile nell’area riservata), si evince quanto segue:
“…omississ… è rimasta ferma e immutata la previsione dell’articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 231 del 2007, che impone l’obbligo di riscontrare il documento di identità e i suoi estremi in tutti i casi di verifica in presenza del cliente”.
L’invariata lettera a), comma 1 dell’art. 19 del decreto legislativo n° 231/07, infatti, recita:
“a) l’identificazione del cliente e del titolare effettivo e’ svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell’esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell’acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d’identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico”.
In conclusione, nessuna semplificazione è stata apportata per l’adeguata verifica effettuata in presenza del cliente che, come per il passato, dovrà avvenire attraverso l’acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente previa esibizione di un documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente.
- LE MODALITÀ DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA –> art. 19, co. 1, lett. a) e b) del d.lgs n° 231/07:
Il previgente art. 19 prevedeva, al comma 1, lettera a), n. 2), la possibilità di effettuare l’adeguata verifica, senza la presenza del cliente, nel caso in cui lo stesso fosse dotato di un’identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell’ambito del Sistema di cui all’art. 64, D.Lgs. n. 82/2005, nonché di un’identità digitale di livello massimo di sicurezza o di un certificato per la generazione di firma digitale, rilasciati nell’ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell’art. 9 del regolamento UE n. 910/2014 o identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall’Agenzia per l’Italia digitale.
Attraverso tali modifiche, il livello massimo di sicurezza previsto per l’identità digitale del cliente si riduce ad “almeno significativo”, purché rispetti le disposizioni di cui all’art. 64 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sempre in riferimento alle modalità di adeguata verifica, l’art. 27 del D.L. n. 76/2020 introduce alla lettera a) dell’art. 19 il n. 4-bis), di precipuo interesse per gli Operatori del settore finanziario e creditizio; per tali intermediari, quindi, l’identificazione si ritiene assolta a distanza:
“4-bis) per i clienti che, previa identificazione elettronica basata su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall’articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017, dispongono un bonifico verso un conto di pagamento intestato al soggetto tenuto all’obbligo di identificazione. Tale modalità di identificazione e verifica dell’identità può essere utilizzata solo con riferimento a rapporti relativi a carte di pagamento e dispositivi analoghi, nonchè a strumenti di pagamento basati su dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, con esclusione dei casi in cui tali carte, dispositivi o strumenti sono utilizzabili per generare l’informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento”.
Infine, sempre in riferimento alle modalità di svolgimento dell’adeguata verifica, e più in particolare alle procedure di verifica dell’identità del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore, alla lettera b) dell’art. 19 è richiesto oggi il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all’atto dell’identificazione, esclusivamente in caso sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.
Prima della parola “laddove” è stata inserita la parola “solo”; i soggetti obbligati dovranno quindi verificare la veridicità dei dati raccolti solo ed esclusivamente nel caso abbiano dei dubbi o incertezze a riguardo.
A.N.T.I.C.O., L’UNICA ASSOCIAZIONE AFFIDABILE CHE SUPPORTA GLI OPERATORI IN ORO
La Direzione Amministrativa
CIRCOLARE APERTA N° 16-2020 (1.4 MiB)
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