In materia di iscrizione al Registro degli Operatori Compro Oro tenuto presso l’Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, l’art. 3, co. 2 del Decreto Legislativo n° 92 del 25 maggio 2017, obbliga i soggetti dediti al commercio degli oggetti preziosi usati ad allegare all’istanza di iscrizione: la copia dei documenti del richiedente e l’attestazione (rilasciata dalla questura territorialmente competente) che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza di cui all’art. 127 del T.U.L.P.S.