Pubblicata sul portale dell’Agenzia delle Entrate la risposta alla consulenza giuridica presentata dall’Associazione A.N.T.I.C.O.
Le plusvalenze realizzate mediante cessioni a titolo oneroso del palladio, allo stato grezzo o monetato, costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art 67, co. 1, lett. c-ter), del TUIR e sono, pertanto, da assoggettare all’imposta sostitutiva nella misura del 26%.
Antico Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO

