La natura oggettiva del bene delimita la disciplina applicabile, anche quando l’attività è svolta in via occasionale
La corretta individuazione dei confini applicativi tra la disciplina sul commercio di oro contenuta nella Legge n. 7/2000 e la regolamentazione dell’attività di compro oro di cui al Decreto Legislativo n° 92/2017, è stata oggetto di un significativo chiarimento da parte della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33016, depositata il 7 settembre 2026. In particolare, la controversia – scaturita dal sequestro cautelare di oro puro sotto forma di lingotti e lamine – offre lo spunto per riaffermare il principio fondamentale per cui il possesso della sola iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro tenuto dall’OAM ai sensi del D.lgs n° 92/2017, non autorizza l’esercizio del commercio di oro di cui alla Legge n° 7/2000 in qualsiasi forma o modalità negoziale.
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