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FISCAL FOCUS – COMPRO ORO, IN ARRIVO LE SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORMAZIONE DEL REGISTRO – Leggi l’articolo a cura del dott. Nunzio Ragno

FISCAL FOCUS

Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, recante “disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro”, al comma 4 dell’articolo 3, prevede che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con proprio decreto stabilisca le modalità e le specifiche tecniche di popolamento, alimentazione e aggiornamento del registro degli operatori compro oro, tenuto dall’Organismo degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (OAM).

Il decreto ministeriale de quo, soggetto a termine ordinatorio e non perentorio, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 92 del 2017, ha consentito di andare ben oltre l’attesa scadenza del 5 ottobre scorso; infatti, la bozza dello stesso è stata disposta in pubblica consultazione da martedì 31 ottobre scorso fino al prossimo 10 novembre, al fine di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati. E’ proprio l’art. 14 dello stesso decreto legislativo 92/2017 che sancisce che L’OAM, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 3, comma 4, avvii la gestione del registro degli operatori compro oro.

Il Dipartimento del tesoro del MEF, Ufficio IV della Direzione V competente, in merito alle disposizioni contenute dal testo del D.lgs. 92/2017, e al fine di ottimizzare l’applicazione della norma con l’emanazione di un apposito decreto per l’entrata in funzione del registro degli operatori compro oro, è ricorso allo strumento della pubblica consultazione del testo ministeriale con cui vengono dettate le specifiche tecniche di invio dei dati e di alimentazione dell’apposito registro.

Alla luce di quanto riportato, emerge, verosimilmente, che il tanto atteso registro possa subire ulteriori ritardi nella sua istituzione concreta, considerando i tempi tecnici occorrenti tra la chiusura della pubblica consultazione, le valutazioni delle osservazioni ricevute con le dovute implementazioni, fino alla conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo definitivo del citato provvedimento.

La bozza di decreto, prevede, che i soggetti interessati all’esercizio dell’attività specifica, richiedano l’iscrizione nel registro degli “operatori compro oro” con apposita istanza inviata telematicamente all’OAM, utilizzando il servizio presente nella “area privata dedicata” del portale dell’Organismo; il relativo accesso sarà consentito, previa registrazione effettuata con le modalità di cui all’allegato tecnico al decreto.

L’istanza di iscrizione, trasmessa secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato tecnico del decreto, dovrà contenere i dati anagrafici del soggetto persona fisica o del legale rappresentante della persona giuridica, gli estremi della licenza e dati dei preposti per ogni unità locale e, per gli Operatori Professionali in Oro, il codice attribuito dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7.
All’istanza d’iscrizione dovranno essere allegati:

  • una copia dei documenti di identificazione del soggetto che richiede l’iscrizione; in caso di persone giuridiche, quella del legale rappresentante;
  • l’attestazione, rilasciata dalla questura territorialmente competente che comprovi il possesso e la perdurante validità della licenza;
  • copia del versamento del contributo annuale di cui all’articolo 5.

Successivamente l’OAM, verificata la regolarità e completezza dell’istanza d’iscrizione e della documentazione allegata, dispone, entro 45/60 giorni dalla ricezione dell’istanza, l’iscrizione dell’istante nel registro degli operatori compro oro e assegna all’iscritto un codice identificativo unico.

Il termine di cui avanti può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a 20/30 giorni, qualora l’OAM ritenga l’istanza incompleta ovvero ritenga necessario acquisire ulteriori informazioni.

Decorso tale termine, l’OAM dispone l’iscrizione del richiedente ovvero rigetta l’istanza dandone tempestiva comunicazione all’interessato. Il rigetto dell’istanza non pregiudica il diritto dell’interessato di proporre una nuova istanza di iscrizione.

Il testo di decreto in bozza, prevede che, successivamente, ed entro dieci giorni dall’iscrizione, l’operatore compro oro comunichi gli estremi del conto corrente dedicato di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92; il tutto attraverso il servizio presente nell’area privata dedicata del portale. Le successive ed eventuali comunicazioni di variazione dei dati comunicati, ai fini dell’iscrizione nel registro, dovranno essere trasmesse entro 10 giorni dall’intervenuta variazione, sempre con le medesime modalità telematiche.

Il registro degli operatori compro oro sarà composto da una sezione ad accesso pubblico ed una sottosezione ad accesso riservato. Nella sezione ad accesso pubblico sono annotati i dati ordinari trasmessi dall’operatore compro oro ai fini dell’iscrizione nel registro con le modalità di cui all’articolo 3 comma 2, nonché la data di iscrizione nel registro ed il codice identificativo unico attribuito dall’OAM; mentre, nella sottosezione ad accesso riservato, consentito alle autorità e amministrazioni indicate dall’articolo 11, comma 2, del D.lgs. 92/2017 (autorità giudiziaria, Ministero dell’Interno – pubblica sicurezza, ecc.), saranno annotati:

  • gli estremi dei decreti sanzionatori emessi, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del decreto 92/2017, per la violazione degli articoli 4, 6 e 7 del medesimo decreto;
  • gli estremi dei i provvedimenti di sospensione dall’esercizio dell’attività adottati dal MEF (art. 11, comma 4, dlgs 92/2017);
  • gli estremi dei provvedimenti di cancellazione dal registro e sanzionatori a carico del medesimo soggetto.

In tale sottosezione l’OAM provvede all’annotazione dei provvedimenti sezionatori e di cancellazione entro 15 giorni dalla comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 11, commi 2 – 4 e 6, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 92.

Gli operatori compro oro saranno tenuti a versare un contributo annuale, a fronte degli oneri per lo sviluppo e la gestione del registro, determinato dall’OAM in funzione della complessità organizzativa e giuridica del richiedente, del numero di sedi operative, della loro dimensione, del numero dei preposti e dell’esclusività o secondarietà dell’attività di compro oro esercitata.

Quanto sopra riportato, sarà avviato dall’OAM entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto ministeriale che segnerà l’inizio della gestione del Registro a cui gli operatori Compro oro, anche già operativi, dovranno iscriversi entro 30 giorni dalla data di avvio, pur potendo continuare a svolgere l’attività specifica, senza interruzione e fino alla data di iscrizione al medesimo Registro.

Le relative specifiche tecniche saranno contenute nell’allegato tecnico al decreto, non posto in consultazione in quanto il relativo contenuto, focalizzato su specifiche di carattere prettamente tecnico-informatico, è privo di disposizioni prescrittive a carico degli operatori economici da cui l’amministrazione ritiene utile acquisire osservazioni e suggerimenti. Pertanto, al fine della corretta operatività, bisognerà attendere il testo definitivo con le relative prescrizioni ivi contenute.

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