Il perimetro normativo della compravendita di oggetti preziosi usati può variare in base all’operatività effettiva.
Il commercio di oggetti preziosi usati, c.d. attività di “compro oro”, rappresenta un’attività economica nella quale le esigenze di tutela del mercato e di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, convergono con la necessità di assicurare la tracciabilità delle operazioni e garantire un’adeguata disciplina operativa delle specifiche transazioni.
Nello specifico, il Legislatore ha definito un quadro normativo organico attraverso il D.lgs. n. 92/2017 che, in recepimento agli indirizzi comunitari contenuti nella IV^ Direttiva UE n° 2015/849, disciplina la compravendita (all’ingrosso o al dettaglio), ovvero la permuta di oggetti preziosi usati intendendo per tali gli oggetti in oro o in altri metalli preziosi (argento, platino e palladio) nella forma del prodotto finito o di gioielleria, ovvero nella forma di rottame, cascame o avanzi di oro e materiale gemmologico. Questa disciplina, trova applicazione indipendentemente dalla modalità con cui l’attività viene esercitata, ricomprendendo anche la compravendita o la permuta di oggetti preziosi usati svolta in via occasionale o secondaria rispetto all’attività principale. È il caso, ad esempio, del soggetto esercente l’attività di gioielleria che, accanto alla commercializzazione di preziosi nuovi, provveda anche al ritiro, eventualmente mediante permuta, di oggetti preziosi usati.
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