Sanzioni con rilevanza penale solo per le violazioni di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo n° 92/2017
La violazione delle disposizioni sancite dall’articolo 127 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS (R.D. n° 773/1931) non presenta, allo stato attuale, alcun risvolto penale considerata la natura esclusivamente amministrativa dell’illecito. È questo il principale filone su cui si basa la sentenza n° 31122 depositata il 30 luglio u.s. dalla Corte di Cassazione con la quale è stata annullata parzialmente l’ordinanza che aveva sollevato, tra l’latro, gli estremi di una fattispecie penale per la violazione dell’obbligo di possesso della Licenza di cui al citato articolo 127 del TULPS in materia di oggetti preziosi.
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