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COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI PER L’OPERATORE FINANZIARIO IN LIQUIDAZIONE

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Negli ultimi aggiornamenti FAQ, l’Agenzia delle Entrate precisa gli adempimenti conclusivi rispetto all’Archivio dei Rapporti.

A seguito di cancellazione dall’elenco 106 della Banca d’Italia, l’Operatore finanziario in caso di liquidazione volontaria o di procedura concorsuale è tenuto a rispettare determinate osservanze nei confronti del fisco in ambito di comunicazioni dei rapporti finanziari. La cessazione dell’attività finanziaria, infatti, impegna l’Operatore a ulteriori impegni diversi e distinti per fase conclusiva dell’attività. Difatti, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, 10 febbraio 2015 in caso di cessazione dell’attività prevede due casistiche contenute nei punti n. 4) e n. 5), all’interno di quest’ultimo punto, l’Agenzia ricomprende le cessazioni con fase di liquidazione volontaria o con svolgimento della procedura concorsuale e distingue il periodo di gestione straordinario da quello successivo alla cancellazione che, a seconda dei casi, si verifica con il deposito del bilancio finale di liquidazione o con l’approvazione del Piano di riparto finale in caso di procedura concorsuale.

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