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CIRCOLARE N° 2/2026: “SEMILAVORATI AURIFERI AI SENSI DELLA L. N° 7/2000: FACCIAMO CHIAREZZA”

Milano, 21 gennaio 2026

Come anticipato nei giorni scorsi, l’11 dicembre u.s., la delegazione di A.N.T.I.C.O. ha preso parte ad un incontro indetto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – con la partecipazione della Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e della Guardia di Finanza – finalizzato ad analizzare congiuntamente alcune criticità applicative rivenienti dalle modifiche introdotte dal D.lgs n° 211/2024 alla Legge n° 7/2000.

Il punto nodale del confronto tecnico ha riguardato la nuova definizione di “semilavorati” (assimilabili al “materiale d’oro ad uso industriale”) che, in base al tenore letterale riportato all’articolo 1, co. 1, lett. b) della Legge n° 7/2000, lascia intendere una potenziale estensione delle disposizioni contenute nella medesima Legge n° 7/2000, in capo alle aziende dedite alla produzione e fabbricazione orafa; tanto, con conseguenti ripercussioni fiscali, oltre che in materia di applicazione dei presidi antiriciclaggio contenuti nel D.lgs n° 231/07.

Infatti, la novellata “Legge oro”, definisce come semilavorati: “I prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura, meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio”.

Da ciò, quindi, non può sottacersi che taluni prodotti finiti o semifiniti privi di uno specifico uso e funzione (quali, a titolo esemplificativo, moschettoni, chiusure per collane e bracciali ed altri componenti similari), se destinati ad essere impiegati in processi di assemblaggio e/o montaggio per la realizzazione di beni pronti per il consumo, assumerebbero di fatto le connotazioni tipiche dei “semilavorati” ai quali la Legge n. 7/2000 fa riferimento.

Sul tema specifico, i Funzionari Istituzionali presenti, pur riconoscendo l’effettiva riconducibilità delle novellate disposizioni alle componenti in esame, sostenevano che le modifiche introdotte dal D.lgs n° 211/2024 non mirano ad estendere gli obblighi della Legge n° 7/2000 a nuove categorie di soggetti e, pertanto, il perimetro della riserva di attività degli Operatori Professionali in Oro deve considerarsi invariato. Il tutto, inoltre, intendendo i prodotti destinati ad essere impiegati in processi di assemblaggio e/o montaggio, come prodotti finiti esclusi dal perimetro di applicazione della “Legge oro”.

Alla luce di quanto emerso dal confronto tecnico e dell’orientamento interpretativo espresso dalle Autorità competenti, di cui si prende atto, codesta Associazione ha protocollato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze un apposito Dossier volto ad invocare un intervento chiarificatorio formale (sia esso sotto forma di FAQ, circolare ministeriale o correttivo normativo), affinché il richiamato parere Istituzionale trovi effettivo riscontro in un provvedimento ufficiale.

Tanto, infatti, assume una rilevanza fondamentale per garantire agli operatori una reale tutela giuridica, prevenendo il rischio di interpretazioni divergenti o contestazioni in sede di accertamento.

In conclusione, si rammenta che di tali aspetti, nonché di ulteriori tematiche attinenti i risvolti applicativi della Legge n° 7/2000 così come modificata dal D.lgs n° 211/2024, verrà fornito ulteriore approfondimento in occasione del Webinar in programma il prossimo 29 gennaio 2026. Tutti i dettagli e le indicazioni per la partecipazione sono indicati sul sito web di A.N.T.I.C.O. (Clicca qui).

La Direzione Amministrativa

CIRCOLARE N° 2-2026 (457.0 KiB)

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