Imposta sostitutiva del 26% per cessioni onerose di grezzo o monetato
Le plusvalenze realizzate mediante cessioni a titolo oneroso del palladio, allo stato grezzo o monetato, costituiscono redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, co. 1, lett. c-ter) del Tuir e sono, pertanto, da assoggettare all’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. È quanto specificato dall’agenzia delle Entrate (956-19/2024) in risposta al quesito di A.n.t.i.c.o., al fine di chiarire l’effettivo ambito oggettivo di applicazione delle vigenti disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze sui metalli preziosi.
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