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	<title>Antico &#187; Area Amministrativa</title>
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	<description>Associazione Nazionale Tutela IL COMPARTO ORO</description>
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		<title>FISCAL FOCUS: &#8220;COMMERCIO DI ORO: APPROVATE LE MODIFICHE ALLA LEGGE N° 7/2000&#8243; &#8211; leggi l&#8217;articolo a cura del dott. Nunzio Ragno</title>
		<link>https://www.anticooro.it/fiscal-focus-commercio-di-oro-approvate-le-modifiche-alla-legge-n-72000-leggi-larticolo-a-cura-del-dott-nunzio-ragno.html</link>
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		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 09:12:44 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Via libera del Consiglio dei Ministri sul Decreto Legislativo che allinea le disposizioni valutarie interne al Regolamento UE 2018/1672. Nuova definizione di oro da investimento e materiale d’oro, riduzione a 10mila Euro della soglia rilevante ai fini delle “dichiarazioni in oro” e migrazione dell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro dalla Banca d’Italia all’Organismo Agenti e ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Via libera del Consiglio dei Ministri sul Decreto Legislativo che allinea le disposizioni valutarie interne al Regolamento UE 2018/1672.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nuova definizione di oro da investimento e materiale d’oro, riduzione a 10mila Euro della soglia rilevante ai fini delle “dichiarazioni in oro” e migrazione dell’Elenco degli Operatori Professionali in Oro dalla Banca d’Italia all’Organismo Agenti e Mediatori (OAM). Sono queste le principali modifiche alla Legge n° 7/2000 in materia di commercio di oro, contenute nel Decreto Legislativo di adeguamento della disciplina valutaria approvato, in esame definitivo, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 dicembre scorso.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>FISCAL FOCUS &#8211; <a href="https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/il-quotidiano/articoli-fisco/commercio-di-oro-approvate-le-modifiche-alla-legge-ndeg-7-2000,3,168826" target="_blank">Clicca qui</a></strong></p>

<p><a href="https://www.anticooro.it/login.html"><img class="aligncenter wp-image-7663 size-medium" src="https://www.anticooro.it/wp-content/uploads/2020/05/blocco-generale-300x150.jpg" alt="blocco generale" width="300" height="150" /></a></p>


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		<title>FISCAL FOCUS: &#8220;COMPRO ORO: IL MINISTERO DELL&#8217;INTERNO VIETA L&#8217;ACQUISTO PRESSO IL DOMICILIO DEI PRIVATI&#8221; &#8211; Leggi l&#8217;articolo a cura del dott. Nunzio Ragno</title>
		<link>https://www.anticooro.it/fiscal-focus-compro-oro-il-ministero-dellinterno-vieta-lacquisto-presso-il-domicilio-dei-privati-leggi-larticolo-a-cura-del-dott-nunzio-ragno.html</link>
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		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 08:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff Antico]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Con una Nota di Chiarimenti, il Viminale boccia il commercio dei preziosi usati in luoghi non autorizzati La normativa di Pubblica Sicurezza non consente di poter vendere oggetti preziosi in locali diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la Licenza del Questore, essendo, pertanto, esclusa la compravendita al domicilio dei privati. A stabilirlo è il ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Con una Nota di Chiarimenti, il Viminale boccia il commercio dei preziosi usati in luoghi non autorizzati</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La normativa di Pubblica Sicurezza non consente di poter vendere oggetti preziosi in locali diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la Licenza del Questore, essendo, pertanto, <strong>esclusa la compravendita al domicilio dei privati.</strong> A stabilirlo è il Ministero dell’Interno a fronte di una richiesta di chiarimento volta a rimuovere alcune contingenti criticità riscontrate sul campo in ordine all’applicazione delle disposizioni di pubblica sicurezza.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>FISCAL FOCUS &#8211; <a href="https://www.fiscal-focus.it/quotidiano/il-quotidiano/articoli-fisco/compro-oro-il-ministero-dell-interno-vieta-l-acquisto-presso-il-domicilio-dei-privati,3,167255" target="_blank">Clicca qui</a></strong></p>

<p><a href="https://www.anticooro.it/login.html"><img class="aligncenter wp-image-7663 size-medium" src="https://www.anticooro.it/wp-content/uploads/2020/05/blocco-generale-300x150.jpg" alt="blocco generale" width="300" height="150" /></a></p>


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		<item>
		<title>FISCO E TASSE: &#8220;ANTIRICICLAGGIO: DAL CONSIGLIO DI STATO NUOVO STOP AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI&#8221; &#8211; Leggi l&#8217;articolo a cura del dott. Nunzio Ragno</title>
		<link>https://www.anticooro.it/fisco-e-tasse-antiriciclaggio-dal-consiglio-di-stato-nuovo-stop-al-registro-dei-titolari-effettivi-leggi-larticolo-a-cura-del-dott-nunzio-ragno.html</link>
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		<pubDate>Mon, 20 May 2024 07:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff Antico]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Rinviata al 19 settembre 2024 l’udienza per la discussione di merito sulla legittimità delle misure in materia di Registro dei Titolari Effettivi FISCO E TASSE &#8211; Clicca qui Il Consiglio di Stato ha sospeso le sentenze che, il mese scorso, disponevano il rigetto dei ricorsi giudiziari finalizzati all’annullamento dei testi normativi che avevano di fatto ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="subtitle-1 mt-3 mb-34" style="text-align: justify;"><strong>Rinviata al 19 settembre 2024 l’udienza per la discussione di merito sulla legittimità delle misure in materia di Registro dei Titolari Effettivi</strong></p>
<p><strong>FISCO E TASSE &#8211; <a href="https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/16024-antiriciclaggio-dal-consiglio-di-stato-nuovo-stop-al-registro-dei-titolari-effettivi.html" target="_blank">Clicca qui</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato ha sospeso le sentenze che, il mese scorso, disponevano il rigetto dei ricorsi giudiziari finalizzati all’annullamento dei testi normativi che avevano di fatto reso operativo il Registro dei Titolari Effettivi (previsto dalla disciplina antiriciclaggio ex. D.lgs n° 231/07), definendo il relativo sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rivolto all’entità giuridiche obbligate e il sistema di accesso alle medesime informazioni da parte di Autorità, soggetti obbligati e altri soggetti interessati. È quanto emerge dall’Ordinanza cautelare n° 3533/2024, pubblicata in data 17.05.2024 dal richiamato Consiglio di Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, dal Testo integrale della suddetta Ordinanza si evince che i citati ricorsi sollevavano la questione di legittimità comunitaria (disattesa dal Tar) chiedendo che venisse disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea per “<em>Violazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: rispetto della vita privata e della vita familiare &#8211; protezione dei dati di carattere personale -Violazione degli artt. 15 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: libertà di stabilimento e circolazione. Violazione degli artt. 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: uguaglianza del diritto ad una buona amministrazione</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tutto inoltre lamentando, da un lato, il potenziale contrasto tra le Direttive antiriciclaggio e le disposizioni della Carta Costituzionale Europea in tema di riservatezza sussistendo profili di incertezza circa la configurazione del presupposto legittimante l’accesso del “<em>legittimo interesse” </em>e, dall’altro, la violazione del principio di libertà di stabilimento, circolazione e uguaglianza insita nella possibilità di dar vita a non uniformi modelli attuativi della normativa di rango sovranazionale all’interno dei singoli Paesi membri concretizzando il rischio di trattamenti differenti potenzialmente discriminatori.</p>
<p style="text-align: justify;"> A fronte di tutto ciò, il Consiglio di Stato ha ritenuto che le questioni prospettate dalle parti (e in particolar modo dal mondo delle Fiduciarie) risultino di particolare complessità; tanto da rendere necessario l’approfondimento di merito, con particolare riferimento alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto comunitario. Lo stesso Consiglio, inoltre, evidenzia come nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba riconoscersi la prevalenza di quello della parte appellante che, in virtù della perdurante efficacia del provvedimento gravato, sarebbe onerata del complesso di adempimenti previsti dalla normativa in questione che, all’esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per tali considerazioni, dunque, il Consiglio di Stato ha fissato al 19 settembre 2024 una nuova udienza nella cui occasione le parti potranno discutere, tra le altre, la questione di legittimità rispetto al diritto unionale. Nelle more di tali prossimi eventi giudiziari, quindi, il decreto che rendeva operativo il Registro dei Titolari Effettivi è nuovamente sospeso e con esso tutti i relativi obblighi di comunicazione. Al di là dell’esito definitivo di tale vicenda, non si può fare a meno di rimarcare la necessità di giungere ad un sostanziale punto di equilibrio che tenga conto sia degli interessi delle parti ricorrenti, sia della necessaria istituzione di uno strumento che possa supportare i soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio nelle proprie attività di adeguata verifica così da perseguire in modo più efficiente l’obiettivo di collaborazione attiva invocato dal Legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;"><p><img src="https://www.anticooro.it/?wpfilebase_thumbnail=1&amp;fid=1661&amp;name=thumb_image_preview-98x120._m2rXxSYIXaMU.thumb.png" style="height:20px;vertical-align:middle;" /> <a href="https://www.anticooro.it/download/6_-_articoli_del_presidnete/Articolo-Fisco-e-Tasse-19-05-2024.pdf" title="Download Articolo Fisco E Tasse 19-05-2024">Articolo Fisco E Tasse 19-05-2024</a> (231.7 KiB)</p>
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		<title>FISCAL FOCUS: &#8220;TRASFERIMENTI DI ORO E DISCIPLINA VALUTARIA: CORTOCIRCUITO TRA DISPOSIZIONI UNIONALI E NAZIONALI&#8221; &#8211; Leggi l&#8217;articolo a cura del dott. Nunzio Ragno</title>
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		<pubDate>Fri, 10 May 2024 08:10:26 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la Circolare chiarificatoria in materia di controlli sui trasferimenti al seguito di denaro contante. L’“oro da investimento” non è soggetto, ad oggi, agli obblighi dichiarativi valutari sanciti dall’art. 3 del D.lgs n° 195/2008 (disciplina nazionale) per le movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale di denaro ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la Circolare chiarificatoria in materia di controlli sui trasferimenti al seguito di denaro contante.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’“oro da investimento” <strong>non è soggetto</strong>, <strong>ad oggi</strong>, <strong>agli obblighi dichiarativi valutari sanciti dall’art. 3 del D.lgs n° 195/2008</strong> (<strong>disciplina nazionale</strong>) <u>per le movimentazioni in entrata o in uscita dal territorio nazionale di denaro contante di importo pari o superiore a 10mila Euro</u>. Tanto, è stato evidenziato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la Circolare n° 12/2024 del 07 maggio scorso, recante indicazioni di raccordo tra il Regolamento UE 2018/1672 e il Decreto Legislativo n° 195/2008, aventi ad oggetto rispettivamente la disciplina unionale e nazionale relativa ai controlli sui passaggi transfrontalieri di denaro contante.</p>

<p><a href="https://www.anticooro.it/login.html"><img class="aligncenter wp-image-7663 size-medium" src="https://www.anticooro.it/wp-content/uploads/2020/05/blocco-generale-300x150.jpg" alt="blocco generale" width="300" height="150" /></a></p>


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		<title>FISCO E TASSE: &#8220;REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: CONSULTAZIONE CON ACCREDITAMENTO&#8221; &#8211; Leggi l&#8217;articolo a cura del dott. Nunzio Ragno</title>
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		<pubDate>Fri, 10 May 2024 07:51:14 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Pubblicato da Unioncamere un nuovo manuale operativo per la consultazione delle informazioni contenute nel “Registro dei Titolari Effettivi” Banche, Professionisti, Operatori non finanziari (es. Operatori in cripto valute, Operatori Professionali in Oro, ecc.) e tutti gli altri soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio contenuta nel Decreto Legislativo n° 231/07, devono presentare preventivamente un’apposita istanza di accreditamento alla Camera ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="subtitle-1 mt-3 mb-34" style="text-align: justify;"><strong>Pubblicato da Unioncamere un nuovo manuale operativo per la consultazione delle informazioni contenute nel “Registro dei Titolari Effettivi”</strong></p>
<p class="subtitle-1 mt-3 mb-34" style="text-align: justify;">Banche, Professionisti, Operatori non finanziari (es. Operatori in cripto valute, Operatori Professionali in Oro, ecc.) e tutti gli altri soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio contenuta nel Decreto Legislativo n° 231/07, <strong>devono presentare preventivamente un’apposita istanza di accreditamento</strong> alla Camera di Commercio territoriale <strong>per avere accesso ai dati e alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi</strong>. Tanto, è stato <strong>precisato nei giorni scorsi da UNIONCAMERE</strong> con un manuale ad hoc che approfondisce le indicazioni sul tema specifico contenute nel D.M. dell’11 marzo 2022, n° 55.</p>

<p><a href="https://www.anticooro.it/login.html"><img class="aligncenter wp-image-7663 size-medium" src="https://www.anticooro.it/wp-content/uploads/2020/05/blocco-generale-300x150.jpg" alt="blocco generale" width="300" height="150" /></a></p>


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		<title>CIRCOLARE N° 12/2022: &#8220;NUOVI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA PER CONTATTARE LA UIF&#8221;</title>
		<link>https://www.anticooro.it/circolare-n-122022-nuovi-indirizzi-di-posta-elettronica-per-contattare-la-uif.html</link>
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		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 10:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff Antico]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Milano, 22 Giugno 2022 Con la presente circolare, si comunica che a partire dal 1° luglio 2022 i recapiti di posta elettronica dell’Unità di Informazione Finanziaria, saranno variati secondo le specifiche indicate nella tabella sotto riportata; tanto si apprende, dal comunicato UIF dello scorso 20 Giugno.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><em>Milano, 22 Giugno 2022</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la presente circolare, si comunica che a partire dal 1° luglio 2022 i recapiti di posta elettronica dell’Unità di Informazione Finanziaria, saranno variati secondo le specifiche indicate nella tabella sotto riportata; tanto si apprende, dal comunicato UIF dello scorso 20 Giugno.</p>

<p><a href="https://www.anticooro.it/login.html"><img class="aligncenter wp-image-7663 size-medium" src="https://www.anticooro.it/wp-content/uploads/2020/05/blocco-generale-300x150.jpg" alt="blocco generale" width="300" height="150" /></a></p>


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		<title>CIRCOLARE N° 11/2022: &#8220;ADEGUATA VERIFICA ANTIRICICLAGGIO: MODULISTICA PER OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO&#8221;</title>
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		<pubDate>Tue, 10 May 2022 08:14:07 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Milano, 10 Maggio 2022 Con la presente circolare, nello spirito di una migliore e puntuale attività divulgativa e di supporto, la scrivente Associazione intende sottoporre all’attenzione degli Operatori Professionali in Oro (di cui alla Legge n° 7/2000) associati, la modulistica, già disponibile all’interno dell’area riservata presente sul sito web www.anticooro.it, utilizzabile ai fini del corretto ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><em>Milano, 10 Maggio 2022</em></p>
<p style="text-align: justify;">Con la presente circolare, nello spirito di una migliore e puntuale attività divulgativa e di supporto, la scrivente Associazione intende sottoporre all’attenzione degli <strong>Operatori Professionali in Oro</strong> (di cui alla Legge n° 7/2000) associati, la modulistica, già disponibile all’interno dell’area riservata presente sul sito web www.anticooro.it, utilizzabile ai fini del corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica stabiliti in forma precipua dalla disciplina antiriciclaggio &#8211; Decreto Legislativo n° 231/07.</p>

<p><a href="https://www.anticooro.it/login.html"><img class="aligncenter wp-image-7663 size-medium" src="https://www.anticooro.it/wp-content/uploads/2020/05/blocco-generale-300x150.jpg" alt="blocco generale" width="300" height="150" /></a></p>


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		<title>INFORMATIVA N° 17/2022: &#8220;L&#8217;OAM PUBBLICA IL RAPPORTO DELLE ISCRIZIONI PER L&#8217;ANNO 2021&#8243;</title>
		<link>https://www.anticooro.it/informativa-n-172022-loam-pubblica-il-rapporto-delle-iscrizioni-per-lanno-2021.html</link>
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		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 16:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff Antico]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Con un comunicato pubblicato in data odierna, 21 Aprile 2022, l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi &#8211; OAM, ha diffuso alcuni dati (per l’anno 2021) relativi all’andamento delle iscrizioni negli Elenchi e nei Registri da parte delle diverse categorie professionali allo stesso riconducili, ivi compresi gli Operatori esercenti la compravendita di oggetti preziosi usati. ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con un comunicato pubblicato in data odierna, 21 Aprile 2022, l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi &#8211; OAM, ha diffuso alcuni dati (<u>per l’anno 2021</u>) relativi all’andamento delle iscrizioni negli Elenchi e nei Registri da parte delle diverse categorie professionali allo stesso riconducili, ivi compresi gli <strong>Operatori esercenti la compravendita di oggetti preziosi usati</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>COMUNICATO OAM &#8211; <span style="color: #0000ff;"><a style="color: #0000ff;" href="https://www.organismo-am.it/documenti/Comunicati_stampa/20220421_ComunicatoRelazione2021.pdf" target="_blank">Clicca qui</a></span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Con specifico riferimento ai richiamati soggetti operanti nel settore degli oggetti preziosi, l’OAM ha rilevato una riduzione degli iscritti al relativo Registro che, con n° 123 unità in meno rispetto al 2020, si attestano a n° 3.759 soggetti; tale riduzione, afferma l’Organismo, è influenzata dalle cancellazioni sanzionatorie per il mancato versamento dei contributi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad ogni buon conto, alla data di pubblicazione della presente informativa, risultano regolarmente iscritti al Registro degli Operatori dediti alla compravendita di oggetti preziosi usati presso l’OAM n° 3.802 soggetti.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto avanti rappresentato e, prendendo atto del numero degli Operatori attualmente censiti nel suddetto Registro, l’Associazione ribadisce l’obbligo di iscrizione agli Associati, nonché agli Operatori interessati, esercenti in via esclusiva, ovvero in via secondaria, le attività in <strong>oggetti preziosi usati</strong> di seguito dettagliate:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Commercio al dettaglio e/o all’ingrosso</strong> di:</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">a) oggetti in oro o in altri metalli preziosi nella forma del <strong>prodotto finito di gioielleria</strong>, ovvero nella forma di <strong>rottame</strong>, <strong>cascame</strong> o <strong>avanzi di oro</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>b) materiale gemmologico</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>Permuta di oggetti preziosi usati di cui alle lettere a) e b)</strong>.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">L’Associazione resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o maggiore informazione al fine di valutare l’impatto effettivo delle specifiche attività di impresa esercitate con la normativa antiriciclaggio di settore (D.lgs n° 92/2017), da cui riviene anche l’obbligo di iscrizione al Registro presso l’OAM.</p>
<p><strong><em>            Milano, lì 21 Aprile 2022</em></strong></p>
<p style="text-align: right;"><em>La Direzione Amministrativa</em></p>
<p style="text-align: left;"><p><img src="https://www.anticooro.it/?wpfilebase_thumbnail=1&amp;fid=1394&amp;name=thumb_image_preview-120x120._6DkWtsCTguMx.thumb.png" style="height:20px;vertical-align:middle;" /> <a href="https://www.anticooro.it/download/informative/anno_2022/INFORMATIVA-N%25C2%25B0-17-2022.pdf" title="Download INFORMATIVA N° 17-2022">INFORMATIVA N° 17-2022</a> (1.1 MiB)</p>
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		</item>
		<item>
		<title>CIRCOLARE N° 10/2022: &#8220;CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO, ISTANZE AL VIA DAL 3 MAGGIO&#8221;</title>
		<link>https://www.anticooro.it/circolare-n-102022-contributo-per-le-attivita-commerciali-al-dettaglio-istanze-al-via-dal-3-maggio.html</link>
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		<pubDate>Thu, 14 Apr 2022 08:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff Antico]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Area Amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[Circolari]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Milano, 14 Aprile 2022 Dal 3 al 24 maggio è possibile presentare le domande per richiedere i contributi a fondo perduto a sostegno del commercio al dettaglio di cui all’art. 2 del DL 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”), così come annunciato dal Ministero dello Sviluppo Economico che, con il DM 24 marzo 2022, ha reso operativo il ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><em>Milano, 14 Aprile 2022</em></p>
<p style="text-align: justify;">Dal <strong>3 al 24 maggio </strong>è possibile presentare le domande per richiedere i contributi a fondo perduto a sostegno del commercio al dettaglio di cui all’art. 2 del DL 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”), così come annunciato dal Ministero dello Sviluppo Economico che, con il DM 24 marzo 2022, ha reso operativo il fondo per il rilancio delle attività commerciali al dettaglio.</p>

<p><a href="https://www.anticooro.it/login.html"><img class="aligncenter wp-image-7663 size-medium" src="https://www.anticooro.it/wp-content/uploads/2020/05/blocco-generale-300x150.jpg" alt="blocco generale" width="300" height="150" /></a></p>


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		</item>
		<item>
		<title>NEWSLETTER N° 12/2022: &#8220;COMMERCIO ONLINE DI ORO E PREZIOSI: L’IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE DA REMOTO TRAMITE SPID&#8221;</title>
		<link>https://www.anticooro.it/newsletter-n-122022-commercio-online-di-oro-e-preziosi-lidentificazione-del-cliente-da-remoto-tramite-spid.html</link>
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		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 10:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[staff Antico]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Area Amministrativa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>

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		<description><![CDATA[1. PREMESSE ED INTRODUZIONE Il commercio in via telematica, nella modalità online, già attuata per beni di vario genere e di largo consumo, può anche essere presa in considerazione nel caso della compravendita di oggetti preziosi usati, nonché del commercio di oro da investimento; questo, naturalmente nel rispetto delle normative che, attualmente, regolano tali attività ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #993300;"><strong>1. PREMESSE ED INTRODUZIONE</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Il commercio in via telematica, nella modalità online, già attuata per beni di vario genere e di largo consumo, può anche essere presa in considerazione nel caso della <strong>compravendita di oggetti preziosi usati, nonché del commercio di oro da investimento</strong>; questo, naturalmente nel <u>rispetto</u> <u>delle normative</u> che, attualmente, regolano tali attività specifiche e, in un modo mirato, di quelle <strong>antiriciclaggio</strong> che comportano obbligatoriamente l’osservanza di procedure particolari afferenti la <strong>esatta e inequivocabile identificazione del cliente</strong> che, nel caso di specie, <u>deve avvenire senza</u> <u>la sua presenza fisica</u>, rispettando le disposizioni previste.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò detto, è doveroso evidenziare che sulla questione inerente il commercio online di oggetti preziosi usati, si è espresso in più occasioni il Ministero dell’Interno che, alla luce della riforma antiriciclaggio avvenuta nel 2017 per il settore specifico, ha sostanzialmente reso obsoleto il divieto di vendita online dei medesimi preziosi usati. Tale indicazione, altresì, è stata ribadita e rafforzata successivamente dal richiamato Ministero, nelle interlocuzioni dirette avute con la nostra Associazione.</p>
<p><span style="color: #993300;"><strong>2. LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI COMMERCIO ONLINE DI ORO E PREZIOSI</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Come avanti anticipato, le vigenti disposizioni in materia antiriciclaggio che disciplinano il commercio di oro da investimento e la compravendita di oggetti preziosi usati, contenute rispettivamente nei D.lgs n° 231/07 e 92/2017, contemplano alcune casistiche in cui è possibile effettuare l’identificazione del cliente senza la sua presenza fisica, <strong>integrando così la fattispecie del commercio online</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nello specifico, l’art<strong>. 19, comma 1, lettera a) del D.lgs n° 231/07</strong> (applicabile sia per il commercio di oro da investimento che per la compravendita di oggetti preziosi usati) stabilisce che l’obbligo di identificazione, si considera assolto a “distanza” per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da dichiarazioni dell’Autorità consolare italiana, nonché per i clienti in possesso di identità digitali ( SPID, CIE, ecc.) con specifiche caratteristiche e livelli di sicurezza, ecc.</p>
<p style="text-align: justify;">A tutto ciò si aggiunge la possibilità di identificare la clientela, senza la sua presenza fisica, secondo le modalità e le procedure individuate dalle Autorità di Vigilanza di settore.</p>
<p style="text-align: justify;">In riferimento a tale ultimo aspetto, gli Operatori Professionali in Oro e gli Operatori Compro Oro, non appartenendo ad uno specifico Organismo di autoregolamentazione e di vigilanza, né possedendone uno di riferimento, seppur in manifesta assenza di disposizioni specifiche sul tema, anche alla luce di alcuni riscontri emersi da Processi Verbali di Constatazione redatti dalla GdF, parrebbe possano far riferimento, alle modalità di identificazione a distanza (es. video call abbinate a riscontri telefonici, email e documentali, ecc.) individuate dalla Banca d’Italia per gli Operatori Finanziari. Tanto, in quanto, estensive e a garanzia degli obiettivi di tracciabilità dei soggetti e delle operazioni, contenute nel documento “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” del 30 Luglio 2019”. Ad ogni buon conto, tale modalità operativa, per poter essere realizzata in piena ottemperanza con quanto specificatamente previsto, necessita l’adozione e l’osservanza di particolari standard operativi e di conservazione, con annesse infrastrutture informatiche.</p>
<p><span style="color: #993300;"><strong>3. LE MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO NELLE TRANSAZIONI ONLINE</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Per tutto quanto avanti rappresentato e con l’intento di fornire agli Operatori di settore (OPO e OCO) validi e più agevoli strumenti operativi che possano ottimizzare le specifiche attività svolte anche nelle transazioni a distanza, sintetizziamo di seguito le soluzioni oggettivamente riportate del testo di legge in materia di identificazione del cliente da “remoto”.</p>
<p style="text-align: justify;">Fatte salve le possibilità di riconoscimento tramite atti pubblici, scritture autenticate e dichiarazioni consolari, e altro (clienti già identificati in relazione ad un altro rapporto in essere), l’identificazione a distanza, può avvenire attraverso:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong>clienti in possesso di certificati di firma digitale</strong>, che rappresentano però solo il 20% dei privati cittadini secondo uno studio;</li>
<li><strong>clienti in possesso di un’identità digitale</strong> con determinate caratteristiche, in cui attualmente ricadono:
<ul>
<li style="text-align: justify;"><strong><u>carta di identità elettronica</u></strong><strong> (CIE)</strong>, sistema a cui però al momento le società private non possono aderire per utilizzarlo al fine di identificare i propri clienti</li>
<li style="text-align: justify;"><strong><u>SPID</u></strong>, che è invece un sistema aperto anche alle società private</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p><span style="color: #993300;"><strong>4. IL RICONOSCIMENTO DA REMOTO TRAMITE LE IDENTITÀ DIGITALI SPID ED I SUOI VANTAGGI</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’identità SPID rappresenta una delle basi su cui poggia l’infrastruttura digitale che lo Stato Italiano sta implementando. A partire da settembre 2021, infatti, è l’unica modalità di accesso ai sistemi online delle Pubbliche Amministrazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il numero di identità rilasciate, inoltre, è in forte crescita (ad oggi sono oltre 29 milioni) e continua a registrarsi un incremento che si attesta a circa 1 milione al mese nell’ultimo anno, coprendo ad oggi già oltre il 60% della popolazione italiana maggiorenne.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa larga diffusione, ancor più in prospettiva, quindi, incoraggia notevolmente l’utilizzo SPID quale strumento di riconoscimento dei clienti nei sistemi online anche nel settore dell’oro e dei preziosi.</p>
<p style="text-align: justify;">L’utilizzo del riconoscimento tramite SPID porta, inoltre, con sé il vantaggio di esimere dall’<em>obbligo di sorveglianza</em> previsto dalla Direttiva Europea dell’E-Commerce.</p>
<p><span style="color: #993300;"><strong>5. L’IMPLEMENTAZIONE DELL’IDENTIFICAZIONE SPID E IL RUOLO DEGLI AGGREGATORI</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">L’agenzia per l’Italia Digitale (AGID), Ente della Presidenza del Consiglio, è la realtà che si occupa di vigilare su SPID ed abilitare amministrazioni pubbliche e privati che vogliono utilizzare l’infrastruttura SPID. Anche se è teoricamente possibile che una singola azienda privata implementi direttamente l’infrastruttura tecnologica per l’identificazione SPID sul proprio sito, la complessità burocratica e la procedura di validazione richiesta da AGID rendono molto lunga, complicata e costosa questa operazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Per facilitare l’utilizzo delle identità digitali è stata quindi prevista ed introdotta la figura dell’aggregatore SPID, che rappresenta una società informatica in grado di fornire alle aziende private il servizio di autenticazione, gestendo in prima persona gli aspetti tecnologici e di conformità. Alla luce di quanto avanti esposto e con l’intento di agevolare gli associati nello svolgimento delle specifiche attività a distanza, Vi rammentiamo la collaborazione attiva con il nostro partner EAGLE Software, che con l’applicativo “Gestione Oro” è in grado di fornirvi questo servizio con l’abilitazione al riconoscimento dei clienti remoti con SPID.</p>
<p style="text-align: right;"><strong><em>Milano, lì 12 Aprile 2022</em></strong>                                                                                                                                                                                                              <em>La Direzione Amministrativa</em></p>
<p style="text-align: left;"><p><img src="https://www.anticooro.it/?wpfilebase_thumbnail=1&amp;fid=1390&amp;name=thumb_image_preview-120x120._V2A0Mhba5or3.thumb.png" style="height:20px;vertical-align:middle;" /> <a href="https://www.anticooro.it/download/NEWSLETTER/newsletter_2022/NEWSLETTER-N%25C2%25B0-12-2022.pdf" title="Download NEWSLETTER N° 12-2022">NEWSLETTER N° 12-2022</a> (1.2 MiB)</p>
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